FONDAZIONE EFESTO
Ente del Terzo Settore per la cultura inclusiva
ART. 1 – GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO
1.1 È costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE EFESTO, Ente del Terzo Settore per la cultura inclusiva”.
1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.
1.3 A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione “FONDAZIONE EFESTO, Ente del Terzo Settore per la cultura inclusiva”.
ART. 2 – SEDE
2.1 La Fondazione ha sede in Comune di Venezia (Ve), a Mestre in via A. Penello 5/7, o al diverso indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.
ART. 3 – SCOPI E ATTIVITÀ
3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa a carattere inclusivo e a sostegno delle fragilità sociali,
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni,
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale,
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, con particolare attenzione alla accessibilità turistico-culturale,
l) formazione extra—scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa,
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore ai settanta per cento da enti del terzo settore,
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c, della legge 6 giugno 2016, n.106. Vengono istituiti progetti atti all’inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità fisiche ed intellettive,
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2808, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi,
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche,
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi del presente articolo.
ART. 4 – ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI
4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.
4.2 Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.
ART. 5 – PATRIMONIO
5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5.2. Il patrimonio della fondazione, impiegabile per il perseguimento dello scopo della Fondazione, e composto:
A) dal fondo di dotazione: – rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione iniziale, dì valore pari ad Euro 30.000,00 e comunque non inferiore a quanto previsto nell’art. 22 del Codice del Terzo settore; – incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; – costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
B) dal fondo di gestione costituito: – dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione; – da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo dì dotazione; – da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati; -da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo dì dotazione; -dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali; -dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo dì dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.
ART. 6 – ESERCIZIO FINANZIARIO
6.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
6.2 Entro il 30 aprile dì ogni anno il Consiglio dì Indirizzo approva il bilancio dì esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell’art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo settore.
6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo dì dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi dì gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi dì recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.
ART. 7 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE
7.1 I membri della Fondazione sì dividono in: —Fondatori; —Partecipanti.
7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio dì Amministrazione con preavviso dì almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.
ART. 8 – FONDATORI
8.1 I Fondatori della Fondazione sono:
– “PIANCA S.P.A.”,
– “POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA”,
—”ASSOCIAZIONE CULTURALE *SPIRITO NUOVO*”,
– SCHNEIDER CHRISTINE JUDITH,
– GAGLIARDI VALENTIMA.
ART. 9 – PARTECIPANTI
9.1 Possono divenire “Partecipanti”, le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, dì prestazioni d’opera o dì qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica.
9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
9.3 L’ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.
9.4 Il Consiglio dì Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda dì ammissione e comunicarla agli interessati.
9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che su1l’ìstanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.
ART. 10 – DECADENZA E RECESSO
10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell’esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale sì erano impegnati.
10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause: — estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; — apertura dì procedure di liquidazione; — fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.
10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell’art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.
10.6 In ogni caso al recedente o al decaduto non spetta la restituzione di quanto versato nel patrimonio della Fondazione.
ART. 11 – ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE
11.1 Sono organi della Fondazione: – il Consiglio d’Indirizzo; – l’Assemblea di Partecipazione; – il Consiglio dì Amministrazione; —il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione (detti anche Presidente e Vicepresidente della Fondazione); — l’Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio sindacale) e il Revisore legale dei Conti, se richiesto dalla legge; —il Comitato scientifico e il Direttore Scientifico, ove nominati.
11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale, il Segretario Generale, e la Segreteria Amministrativa.
11.3 Ove non risulti vietato da inderogabili norme dì legge, le riunioni degli organi collegiali della Fondazione, potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i princìpi dì buona fede e parità dì trattamento dei soci collegati.
11.4 Ove non risulti vietato da inderogabili norme di legge, gli organi collegiali della Fondazione si reputano regolarmente costituiti anche in assenza dì formale convocazione quando alla riunione partecipino tutti gli aventi diritto dì voto e tutti gli altri eventuali soggetti aventi diritto a partecipare siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.
11.5 ART. 12 – CONSIGLIO D’INDIRIZZO
12.1 Il Consiglio d’Indirizzo è composto dai Fondatori.
12.2 Il Consiglio d’Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio dì Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
12.3 In particolare: — approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale; — approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all’erogazione dei servizi, predisposti dal
Consiglio di Amministrazione; — determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione la cui nomina è di sua spettanza, in modo che il numero complessivo dei
componenti del Consiglio dì amministrazione sia dispari; — nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione dì sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio dì Amministrazione; — nomina, determinandone il compenso, l’organo di controllo, anche monocratico; — nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti; — nomina i componenti del Comitato scientifico e il Direttore Scientifico; — delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l’azione di responsabilità; — delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione dì quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell’aggiornamento disposto al comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n.
117/2017; – delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione; — delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza “del Consiglio dì indirizzo” o “dell’assemblea”.
12.4 Il Consiglio d’Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
12.5 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno dì ventiquattro ore dì distanza dalla prima.
12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio dì Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal componente del Consiglio di indirizzo più
anziano di età.
12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
ART. 13 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
13.1 Il Consiglio dì Indirizzo sì riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.
13.2 In seconda convocazione il Consiglio dì Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 14 – ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE
14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, è istituita l’Assemblea dì Partecipazione. L’Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti ì Partecipanti e si riunisce almeno una volta all’anno.
14.2 L’Assemblea dì Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
14.3 L’Assemb1ea dì Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dì propria iniziativa o su richiesta dì almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dì quello fissato per l’adunanza.
14.4 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso dì sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
14.6 Delle riunioni dell’Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la Riunione medesima e dal segretario.
ART. 15 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE
15.1 L’Assemblea di Partecipazione sì riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.
15.2 In seconda convocazione L’Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
15.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con ì1 voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
16.1 Il Consiglio dì Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati come segue: – 1 (uno) dalla Società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro “POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA”, ai sensi dell’art. 26 quinto comma, come richiamato dall’art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore; — 1 (uno) dalla “ASSOCIAZIONE CULTURALE SPIRITO NUOVO”, ai sensi dell’art. 26 quinto comma, come richiamato dall’art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore — i restanti dal Consiglio d’Indirizzo ai sensi dell’art.26 quarto comma, come richiamato dall’art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore di cui almeno uno da nominare tra i Partecipanti, ove ve ne siano, ai sensi dell’art. 26 quarto comma, come richiamato dall’art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore.
16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, ì Consiglieri restano in carica fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.
16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.
16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.
16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio dì Amministrazione.
16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione: – predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio d’Indirizzo; — predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d’Indirizzo per l’approvazione; – delibera in ordine all’accettazione dì eredità, legati, donazioni e contributi; — predispone il bilancio dì esercizio; — individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione; – nomina, ove opportuno, il Direttore Generale, il Segretario Generale, e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell’incarico.
16.8 Il Consiglio dì Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all’informazione di tutti i membri.
16.10Il Consiglio dì Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
16.11Delle riunioni del Consiglio dì indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
16.12Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio e dimostrate.
ART. 17 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
17.1 Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, sono nominati dal Consiglio d’Indirizzo fra ì componenti del Consiglio dì Amministrazione.
17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, anche nominando avvocati o
procuratori ove del caso.
17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
17.4 Il Vice Presidente ha esclusivamente funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
ART. 18 – COMITATO SCIENTIFICO
18.1 Il Comitato Scientifico è composto da esponenti del mondo universitario e della cultura nominati in numero variabile e senza limiti dal Consiglio di Indirizzo, con mandato triennale, suscettibile di rinnovo, che ne stabilisce il numero per ciascun triennio, con facoltà dì incrementarlo e modificarlo nel corso del mandato stesso e ne determina l’articolazione.
18.2 I lavori del Comitato Scientifico vengono organizzati dal Direttore Scientifico nominato dal Consiglio di Indirizzo. Esso ha compiti di orientamento e supervisione delle attività scientifiche e formative della Fondazione, in merito alle quali fa pervenire al Consiglio dì indirizzo e al Consiglio dì Amministrazione le indicazioni programmatiche e raccomandazioni che riterrà opportune.
18.3 Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal Direttore Scientifico o dal Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato si applicano per quanto compatibili le norme sul funzionamento del Consiglio dì indirizzo.
ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO
19.1 L’organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dal Consiglio dì Indirizzo nel rispetto di quanto previsto nell’art.30 del Codice del Terzo settore.
19.2 Al Sindaco Unico o al Collegio sindacale si applica quanto previsto nell’art.30 del Codice del Terzo settore.
19.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell’art. 31 del Codice del Terzo settore.
ART. 20 – ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
20.1 In caso dì estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo settore.
ART. 21 – CLAUSOLA DI RINVIO
21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Firmato da PIANCA ALDO, GIORGI DAVIDE, GOBBO MATTEO, SCHNEIDER CHRISTINE JUDITH e GAGLIARDI VALENTINA, De Vidi Giulia, Frumusachi Mihaela, Simone Bressan (L.S.)